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Abitazione principale+pertinenza *(Aliquota ridotta per abitazioni principali di Cat. A1, A8 e A9 e relative pertinenze, come definito dall’art.13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011)
5,00 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree fabbricabili
9,60 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D
10,60 per mille
, di cui 7.6 riservato esclusivamente allo Stato
* Detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, € 200,00; - NOVITA’Riduzione al 50% dell’imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato di uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l’unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito ad abitazione principale ed il comodatario utilizzi l’abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale, per ulteriori riduzioni si rimanda alla
Abitazione principale+pertinenza *(L. 208/2015 – per gli immobili classificati A1, A8 e A9. Le restanti categorie esenti)
1,00 per mille
Aliquota per locati a canone concordato (con riduzione del 75%)
1,00 per mille
Aliquota per unità abitative a disposizione
1,00 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati
1,00 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D
1,00 per mille
Aliquota per le Aree edificabili
1,00 per mille
* Detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, € 50,00 -Importo minimo annuo dovuto ai fini della TASI Euro 2,00; NOVITA’Esenzione dell’imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell’utilizzatore , a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e Riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato.
TERMINI E MODALITA’ DI VERSAMENTO
Tasi possessore la I rata acconto è da versare entro il 16 giugno, la II rata a saldo va versata entro il 16 dicembre;
Tasi occupante la I rata acconto è da versare entro il 30 settembre, la II rata a saldo va versata entro il 16 dicembre;
*per le eventuali tipologiedi riduzione si rimanda alRegolamento TASI approvato con
ragioneria.cariati@asmepec.itPer eventuali chiarimenti il personale dell’Ufficio Tributi e’ a disposizione per ogni informazione: da lunedì a venerdì dalle 09,00 alle 13,00 ed il martedì dalle 16,00 alle 18,00- tel.0983/9402215/216/217- fax 0983/9402211 e-mail .
L'Amministrazione Comunale, in occasione delle scadenze per il versamento dell'Imposta sugli Immobili (I.M.U., e TASI ) ha ritenuto utile rendere disponibile questa applicazione, per agevolare il Cittadino nel calcolo dell'Imposta: l'applicazione WEB offre la possibilità di effettuare il calcolo e risponde all'esigenza di compilare automaticamente anche il modello F24.: http://www.riscotel.it/calcoloiuc2014/?comune=B774
Istituita con la Legge 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) - Modificata con il D.L. n. 16 del 6 marzo 2014 convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014 n. 68
ALIQUOTE TASI 2014
(approvate con Delibera di Consiglio n. 41 del 27/08/2014)
TIPOLOGIA IMMOBILE:
TIPOLOGIA
ALIQUOTA
Abitazione principale+pertinenza (come definito dall’art.13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011)
1,00 per mille
Aliquota per comodati
1,00 per mille
Aliquota per locati a residenti
1,00 per mille
Aliquota per unità abitative a disposizione
1,00 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati
1,00 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D
1,00 per mille
Aliquota per le Aree edificabili
1,00 per mille
TERMINI E MODALITA’ DI VERSAMENTO
(Regolamento TASI approvato con Delibera di Consiglio n. 40 del 27/08/2014)
Tasi possessore la I rata acconto è da versare entro il 16 giugno, la II rata a saldo va versata entro il 16 dicembre;
Tasi occupante la I rata acconto è da versare entro il 16 ottobre, la II rata a saldo va versata entro il 16 dicembre;
Importo minimo annuo dovuto ai fini della TASI Euro 2,00;
I Codici tributo TASI sono i seguenti:
3958, per abitazione principale;
3961, per gli altri immobili;
TASI Detrazione Euro 50,00 *per le eventuali tipologiedi riduzione si rimanda al Regolamento TASI approvato con DELIBERA C.C. N. 40 REGOLAMENTO Il contribuente provvederà al calcolo del nuovo tributo TASI in “autoliquidazione” come avviene per l’IMU versando obbligatoriamente tramite F24 avvalendosideil calcolatore messo a disposizione sul portale del Comune di Cariati al seguente link: http://www.riscotel.it/calcoloiuc2014/?comune=B774.
Per eventuali chiarimenti il personale dell’Ufficio Tributi e’ a disposizione per ogni informazione: da lunedì a venerdì dalle 09,00 alle 13,00 ed il martedì dalle 16,00 alle 18,00- tel. 0983/9402215/216/217 – fax 0983/9402211 e-mail ragioneria.cariati@asmepec.it.
Si informano i cittadini che l'Ufficio Tributi effettua servizio di FRONT OFFICE nei seguenti giorni ed orari:
Lunedì
ore 09,00
ore 11,30
Martedì
ore 16,00
ore 18,00
Mercoledì
ore 09,00
ore 11,30
Giovedì
ore 09,00
ore 11,30
Venerdì
ore 09,00
ore 11,30
Imposta municipale propria – IMU - anno 2013
Dal 2012 l’ICI è stata sostituita dall’ IMU, Imposta municipale propria, introdotta in via sperimentale con il D.L. 201/2011.
NOVITA’ PER L’ANNO 2013
La rilevante novità per l’anno 2013, rispetto a quanto previsto per il 2012, è che l’intera imposta relativa a tutte le fattispecie, eccetto i fabbricati
appartenenti al gruppo catastale D, è destinata in via esclusiva al Comune, senza più la riserva in favore dello Stato. L’imposta sui fabbricati di categoria D, invece, è destinata interamente allo Stato, con l’aliquota ordinaria dello 0,76%.Quindi, ad esempio, nel caso di un appartamento a disposizione, l’intera imposta andrà versata sul codice 3918 “IMU altri fabbricati - Comune".
SOSPENSIONE RATA DI GIUGNO PER ABITAZIONI PRINCIPALI
Ai sensi del D.L. 54/2013, in attesa di una riforma della disciplina, il versamento della rata di giugno è sospeso per l’abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati di categoria catastale A/1, A/8 e A/9. Se entro il 31 agosto non verrà adottata una riforma, la prima rata dell’imposta su tali immobili dovrà essere regolarmente versata entro il 16 settembre.
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto a catasto come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Le pertinenze sono le unità immobiliari destinate ed utilizzate in modo durevole al servizio dell’abitazione principale (o immobili assimilati),classificate nelle categorie C/2 (cantine, soffitte, depositi), C/6 (garage) e C/7 (tettoie, legnaie), nella misura massima di una per ciascuna delle tre categorie (quindi al massimo tre pertinenze, di tre categorie diverse).
Si considera direttamente adibita ad abitazione principale:
- l’unità immobiliare assegnata ad uno dei due coniugi come abitazione familiare, a seguito di separazione o divorzio. In questi casi il soggetto passivo è il coniuge assegnatario, in quanto titolare del diritto di abitazione, indipendentemente dalla quota di proprietà.
- l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che non risulti locata.
- l’unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE), a condizione che non risulti locata.
Su che cosa si paga?
L’IMU si applica a tutti fabbricati, a qualsiasi uso destinati, ed alle aree fabbricabili.
Chi paga?
E’ obbligato al pagamento dell’IMU chi possiede l’immobile a titolo di proprietà oppure quale titolare di un diritto reale (usufrutto, uso, abitazione)
Come si calcola l’imposta?
L’IMU si calcola moltiplicando la base imponibile, determinata come di seguito descritto, per la relativa aliquota, ed applicando le eventuali detrazioni. L’importo dovuto deve poi essere ripartito in base alla quota di possesso (in caso di più comproprietari) ed ai mesi di possesso (in caso di acquisto, vendita, ecc. in corso d’anno). Se il possesso si è protratto per almeno 15 giorni, il mese si computa per intero.
Base imponibile:
Fabbricati
Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile si determina aumentando la rendita catastale (già in possesso del contribuente) del 5 per cento a titolo di rivalutazione, e poi applicando i moltiplicatori previsti dalla legge:
Classificazione catastale Moltiplicatore
fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale A (abitazioni di vario tipo) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, esclusa la categoria catastale A/10;
160
- fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale B (collegi, convitti, case di cura, uffici pubblici) e nelle categorie catastali C/3 (laboratori per arti e mestieri), C/4 (fabbricati per esercizi sportivi) e C/5 (stabilimenti balneari);
140
- fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale D/5 (banche e assicurazioni);
80
- fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati);
80
- fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, ospedali), esclusa la categoria catastale D/5;
60
- fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).
55
La base imponibile così determinata, è ridotta del 50% nei seguenti casi:
- fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del D.L. 42/2004;
- fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. L’inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto (condizioni di gravi carenze statiche e igienico sanitarie non superabili con interventi di manutenzione), da dimostrare mediante perizia dell’ufficio tecnico comunale o dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Aree fabbricabili
La base imponibile delle aree edificabili è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 504/92.
ALIQUOTE ANNO 2012 DA APPLICARSI IN SEDE DI 1^ RATA DI ACCONTO 2013
Comune
Aliquota di Base
Aliquota Abitazione Principale e Pertinenze
Detrazione di Base per Abitazione Principale e Pertinenze
Maggiorazione della detrazione di base per figli di età non superiore a ventisei anni
(limite di applicazione il compimento del 26° anno di età)
CARIATI
9,60 per mille
4,00 per mille
€ 200
€ 50
Come si paga?
Il versamento dell’IMU deve essere effettuato autonomamente da ogni contribuente, utilizzando il modello F24.
Codici istituiti dall’Agenzia delle Entrate per il versamento tramite modello F24 sono i seguenti:
Codice tributo 3916 IMU aree fabbricabili - Comune
3918 IMU altri fabbricati - Comune
Codice catastale del Comune: B774
Termine di scadenza versamento della prima rata è il 16 giugno 2014.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
I contribuenti che non hanno pagato l’IMU entro la scadenza prevista possono regolarizzarsi con il “ravvedimento operoso” che è previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 472/97 e successive modificazioni. La regolarizzazione del tardivo versamento può essere effettuata entro quindici giorni dalla scadenza (sanzione pari allo 0.20% per ogni giorno di ritardo più gli interessi al tasso legale), dal sedicesimo al trentesimo giorno dalla scadenza (sanzione del 3% + interessi al tasso legale) ovvero oltre i 30 giorni dalla scadenza ma entro un anno o entro il termine per la presentazione della dichiarazione ( sanzione del 3.75% + interessi al tasso legale)
Il presente avviso ha carattere esclusivamente informativo e gli elementi in esso contenuti sono indicativi e riassuntivi per evidenti ragioni di spazio.
Ne consegue che per un’analisi di dettaglio sull’applicazione delle aliquote d’imposta deliberate per l’anno corrente e, in generale, per le definizioni e modalità applicative dell’imposta, è necessario fare riferimento agli atti deliberati dall’Amministrazione Comunale ad alla normativa nazionale che regola l’Imposta Municipale Propria.
Per quanto non riportato nella presente nota informativa si rimanda al Regolamento IMU D.CC. N. 49 /2012, del 29/10/2012 ed alla D.C.C. N. 53 /2012 del 29/10/2012 per approvazione aliquote e detrazioni “IMU”.
IL PERSONALE DELL’UFFICIO TRIBUTI E’ A DISPOSIZIONE PER EFFETTUARE CONTEGGI DELL’IMPOSTA DOVUTA DAL CONTRIBUENTE. IL SOGGETTO TENUTO AL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA PUO’ COMUNQUE EFFETTUARE IL CALCOLO IN MODO AUTONOMO, ANCHE CONSULTANDO IL SITO www.comune.cariati.cs.it OPPURE AVVALENDOSI DI PROPRI CONSULENTI DI FIDUCIA.
Per ogni informazione contattare l’Ufficio Tributi: da lunedì a venerdì dalle 09,00 alle 13,00 ed il mercoledì dalle 16,00 alle 18,00 tel. 0983/9402215/216/217.