ORDINANZA BALNEARE COMUNE DI CARIATI ANNO 2024 n. 06 del 18.07.2024

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18/07/2024

ORDINANZA N. 06                                                              18/07/2024

 

OGGETTO: ORDINANZA BALNEARE COMUNE DI CARIATI ANNO 2024

 

IL SINDACO

 

CONSIDERATA la necessità di emanare disposizioni relative all'uso delle spiagge e del mare, con riferimento alle attività turistico-balneari ed alle attività connesse, svolte nell'ambito del Comune di Cariati, che garantiscano l’uniformità dell’uso del demanio marittimo lungo tutta la costa comunale, nel rispetto delle competenze e dell’autonomia di gestione delle amministrazioni comunali costiere;

VISTO il Codice della Navigazione di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327;

VISTO il regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.328;

VISTO l’articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 come modificato dall’art. 9 della legge 16 marzo 2001 n. 88, in materia di “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n.616 "Attuazione della delega di cui all'art.1 della Legge 22 luglio 1975, n. 382";

VISTO il  Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 avente per oggetto “Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997 n.59”;

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 21 Dicembre 2005, che ha trasferito ai Comuni le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo;

VISTO il Piano di Indirizzo Regionale (P.I.R.) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 14.07.2017 (suppl. straordinario n.3 al n.12 del 30.06.07) in base al quale i Comuni costieri emettono l’ordinanza balneare riferita all’anno in corso per quanto riguarda gli aspetti propri delle attività turistico‐ricreative;

DATO ATTO dell’avvenuta approvazione del vigente Piano Comunale di Spiaggia;

VISTA l’Ordinanza di “Sicurezza Balneare” n. 23/2024 del 30/04/2024 emessa dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Capitaneria di porto di Corigliano Calabro;

  EVIDENZIATO che la disciplina dell’esercizio delle attività balneari e dell’attività di noleggio e/o

locazione dei  natanti da  diporto, per gli  aspetti  connessi all’apprestamento dei  servizi di

salvataggio e di primo soccorso ed alla sicurezza per la balneazione dei fruitori delle spiagge, è di competenza della Capitaneria di Porto ed oggetto, pertanto, di apposita ordinanza emessa da tale Autorità Marittima;

 

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza restano salve le disposizioni delle normative in materia alle quali si rimanda;

 

VISTE E RICHIAMATE ANCHE:

 

•      L’ordinanza 1° aprile 2022 del Ministro della Salute, recante” Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali “, che recepisce il parere espresso dal Comitato Tecnico- scientifico   nella   seduta   del   30/03/2022, affinchè   continui   e   si   assicuri,   anche successivamente alla cessazione dello stato di emergenza, lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, ed in particolare le attività turistiche e ricettive, nella apposita sezione “ Spiagge e stabilimenti balneari”;

 

ORDINA

 

ART. 1

DISPOSIZIONI GENERALI

 

1.   la presente Ordinanza disciplina l'utilizzo e la fruizione delle aree demaniali marittime per gli aspetti legati alla balneazione ed alle attività turistico‐ricreative che si svolgono durante la stagione balneare lungo il litorale costiero comunale;

2.   la stagione balneare è compresa tra il 1° luglio ed il 15 settembre 2024;

3.   i concessionari, nell’arco  della  Stagione  balneare  estiva  di  cui  al  comma  2,  devono comunque garantire l’esercizio delle attività oggetto della concessione con orario dalle

08:00 alle 20:00 (per eventuali modifiche deve farne esplicita richiesta all’Autorità Concedente). Durante tale periodo ed orario e comunque quando le strutture sono aperte al pubblico per la balneazione, devono essere assicurati i servizi di salvataggio con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni indicate nelle ordinanze di sicurezza balneare adottate dalla competente Capitaneria di Porto;

4.   in tutte le aree del demanio marittimo o ad esse collegate, ove si svolgono attività balneari (stabilimenti balneari, strutture balneari, spiagge libere attrezzate, chioschi bar, ecc.), devono essere tenute esposte al pubblico, agli ingressi, in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare, la presente Ordinanza, l’Ordinanza emanata dall’Autorità Marittima e, per gli stabilimenti e le strutture balneari, l’apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti, in conformità a quanto disposto dal D.M. 16.10.1991 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo;

5.   È fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza.

L’omessa affissione, secondo le modalità di cui al comma precedente, costituisce violazione alla presente Ordinanza.

I  singoli  concessionari  dovranno  garantire  l’ottemperanza  della  presente  Ordinanza all’interno dell’area assentita in concessione ed in quella prospiciente;

6.   nelle spiagge libere, dove non è previsto il servizio di salvataggio, è apposta segnaletica con la seguente dicitura:

ATTENZIONE ‐ 1) BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI

SALVATAGGIO, 2) LIMITE ACQUE SICURE NON SEGNALATO.

 

ART. 2

PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE DESTINATE ALLA BALNEAZIONE

 

1. Sulle spiagge e negli specchi acquei riservati alla balneazione del territorio del Comune di Cariati è vietato:

§     lasciare unità navali ed eventuali sottostanti apparati di sostegno in sosta, senza idoneo titolo concessorio/autorizzativo ad eccezione di quelle destinate ad operazioni di assistenza e salvataggio;

§     la  balneazione,  l’ormeggio  e  l’ancoraggio  di  natanti  nelle  zone  adibite  a  corridoi  di lancio/atterraggio adeguatamente segnalati. E’  consentita la  sosta  all’interno dei  citati

corridoi per il tempo strettamente necessario a consentire l’imbarco o lo sbarco in sicurezza delle persone dirette a (o provenienti da) terra;

§     lasciare, inoltre, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende e/o altre attrezzature similari. Sulle spiagge attrezzate tale deposito è consentito, ai concessionari, esclusivamente in appositi spazi opportunamente delimitati;

§     occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli ecc. e con unità navali, la fascia di 5 metri dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso, i cavi ormeggio di boe e corridoi di lancio. La distanza di cui sopra è riferita al livello medio marino estivo e non alla linea di bassa marea;

§   collocare tende, roulotte, camper e simili, nonché campeggiare;

§     transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia e al soccorso;

§     praticare qualsiasi gioco (es. calcio, tennis da spiaggia, pallavolo, bocce, ecc.). Tale divieto è da intendersi esteso anche nelle zone a mare frequentate dai bagnanti. Possono essere regolarmente praticati gli sport in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) ma nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale;

§     praticare attività di animazione (feste, balli di gruppo, pranzi collettivi, etc.) o ludico‐sportive di gruppo.

§     tenere ad alto volume, e comunque in modo tale da creare disturbo alla quiete pubblica, radio, juke‐box, lettori di CD ed, in generale, apparecchi di diffusione sonora, salvo idonea autorizzazione e fatta salva la normativa in materia di inquinamento acustico;

§   usare gli altoparlanti, se non per motivi di sicurezza;

§   organizzare manifestazioni pubbliche senza autorizzazione/nulla osta del Comune;

§     creare in qualsivoglia maniera impedimenti pregiudizievoli alla fruizione degli arenili da parte dei soggetti diversamente abili;

§     abbandonare e/o interrare, sia a terra che a mare, ogni tipo di rifiuto e/o altri materiali (compresi i mozziconi di sigaretta, contenitori e bicchieri in plastica ect.) sia pure contenuti in buste, al fine di favorire la sostenibilità ambientale delle spiagge e preservare l’ambiente marino;

§     bruciare  sterpaglie o  altri  materiali, accendere per  altri  scopi  fuochi  a  fiamma  libera direttamente sul suolo e/o   esercitare spettacoli pirotecnici in assenza delle prescritte autorizzazioni delle Autorità competenti;

§     introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili in difformità alle vigenti norme di sicurezza;

§     effettuare riparazioni su apparati motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni e a natanti in genere in violazione alle norme ambientali, sia sull’arenile, sia in mare;

§     esercitare  le  attività  di  commercio  in  forma  itinerante  su  aree  demaniali  marittime disciplinate dalla normativa di cui al Decreto Legislativo 114/1998;

§   distendere reti;

§     effettuare pubblicità, sia sulla spiaggia che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti mediante la distribuzione di manifestini o il lancio degli stessi a mezzo di aerei;

§     sorvolare le spiagge con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato, per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (1.000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia;

§     esercitare qualsiasi tipo di pesca, compresa la pesca con canna e/o con lenza da riva, nella fascia di mare di 150 metri dalla costa e dalla spiaggia frequentata da bagnanti, tra le ore

08.00 e le ore 20.00;

§     effettuare il  transito e  la  sosta  pedonale nonché qualsiasi  attività sulle  scogliere non attrezzate per tali scopi;

§   spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (cartelli, boe, gavitelli, ecc.)

posti a tutela della pubblica incolumità;

§     asportare qualsiasi elemento costituente il tessuto naturale dell’arenile (quale, ad esempio, sabbia, ghiaia, ciottoli etc.);

§     condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale per motivi igienico – sanitari e di pubblica incolumità, ad eccezione dei cani muniti di microchip, iscritti all’anagrafe canina e provvisti di museruola e/o guinzaglio di lunghezza non superiore a mt. 1.50 e a condizione che gli accompagnatori siano muniti di apposito sacchetto igienico per la raccolta delle deiezioni solide sull’arenile, e che provvedano ad aspergere e lavare immediatamente le deiezioni liquide con abbondante acqua di mare. Al proprietario o possessore compete una continua ed attenta vigilanza del proprio cane. È facoltà dei concessionari prevedere, eventualmente, aree  destinate  all’accoglienza  di  tali  animali  nell’ambito  delle  rispettive  concessioni demaniali, a condizione che vi siano strutture per le quali il servizio veterinario della ASP competente per territorio rilasci il nulla osta sanitario a garanzia del benessere degli animali e del rispetto dell’igiene pubblica. Possono accedere liberamente ai luoghi di cui sopra, i cani guida per non vedenti e, limitatamente al periodo compreso nella stagione balneare, i cani da salvataggio muniti di brevetto rilasciato dal C.I.T. (Club Italiano Terranova) ‐  U.C.I.S. (Unità Cinofila Italiana Soccorso) ‐ S.I.C.S. (Squadra   Italiana Cani di Salvataggio) riconosciuti da E.N.C.I. – Ente Nazionale Cinofila Italiana, purché accompagnati da un conduttore munito di brevetto di assistenza bagnanti;

§   pescare con qualsiasi tipo di attrezzo nelle zone destinate alla balneazione.

§     offrire, a qualsiasi titolo, prestazioni, comunque denominate riconducibili massaggi estetici o terapeutici da parte di soggetti ambulanti.

 

ART. 3

DISCIPLINA DELLE STRUTTURE E DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

 

1. Fatte salve tutte le precedenti prescrizioni citate nell’art. 2 e ricordato che le strutture/stabilimenti balneari sono aperte alla balneazione, dalle ore 08,00 alle ore 20,00 (Orario di Balneazione), il concessionario per la stagione balneare in corso è inoltre, tenuto a rispettare le prescrizioni che seguono:

§     il concessionario è tenuto a curare l’estetica, il decoro, l’igiene e la pulizia delle aree in concessione fino alla battigia, unitamente allo specchio acqueo immediatamente ad essa prospiciente. I materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi da conferire rispettando il calendario della raccolta differenziata dei rifiuti;

L’abbandono dei rifiuti derivanti dalla suddetta pulizia sarà punito ai sensi dell’art. 255 del D.Lgs 152/2016 e s.m.i;

2.  le aree in concessione possono essere recintate fatta salva la fascia dei 5 metri dalla battigia con sistema a giorno ed altezza tale da non impedire, in ogni caso, la visuale al mare;

3.  fermo restando l’obbligo di garantire l’accesso al mare da parte di soggetti portatori di handicap con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all’interno delle aree in concessione,  altri  percorsi  da  posizionare  sulla  spiaggia,  anche  se  detti  percorsi  non risultano riportati nel relativo atto concessorio.

Detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione previa semplice comunicazione al Comune e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare. I concessionari, nelle aree in concessione destinate a parcheggio, devono tenere a disposizione di persone affette da handicap fisico nella deambulazione almeno un posto auto ogni 50 o frazione;

4.  nel periodo compreso tra le ore 20,00 e le ore 08,00 è vietato l’utilizzo, da parte dei bagnanti, della spiaggia e delle relative attrezzature (sdraio, lettini, ombrelloni ecc.) salvo consenso del concessionario;

5.  è fatto assoluto divieto al concessionario di apportare modifiche allo stato dei luoghi per l'istallazione  delle   strutture   balneari,   salvo   espressa   autorizzazione  delle   Autorità competenti;

6.  il concessionario dovrà osservare altresì le seguenti regole:

§ i servizi igienici dovranno essere collegati alla rete fognaria comunale;

§ è vietato l’uso di sapone e shampoo, qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico;

§ i servizi igienici per disabili di cui alla legge n. 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni devono essere dotati di  apposita segnaletica riportante il  previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione;

§ è vietata l’occupazione delle cabine per il pernottamento e per altre attività che non siano strumentali alla balneazione, con l’esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l’assenza di persone nelle cabine;

§ è vietato introdurre e/o usare nelle cabine o altri locali di servizio bombole di gas o altre sostanze infiammabili o esplosive, senza prescritta autorizzazione. Il concessionario è tenuto a vigilare sul rispetto del divieto di introdurre e/o utilizzo di tali attrezzature e/o sostanze nell’ambito della propria concessione;

§ è vietato posizionare gavitelli di ormeggio senza specifica concessione;

§ i concessionari degli stabilimenti balneari e di spiagge attrezzate dovranno scrupolosamente osservare, oltre che le disposizioni contenute nella presente ordinanza, quelle contenute nell’ordinanza emanata dalla Capitaneria di Porto particolarmente per quanto attiene la sicurezza della balneazione e il noleggio e/o locazione dei natanti da diporto ed attrezzature similari;

§ il concessionario di strutture balneari deve assicurare il libero e gratuito transito attraverso gli ingressi dello stabilimento o complesso balneare ed attraverso l'area in concessione, a tutti coloro che intendano raggiungere tratti di spiaggia libera, la battigia, o comunque il mare, qualora non sia possibile accedere altrimenti alle predette zone attraverso passaggi pubblici liberi ed agevolmente praticabili per almeno 200 metri di fronte mare. Chi si avvale di tale possibilità, tuttavia, non deve né trattenersi in tali ambiti oltre il tempo strettamente necessario, né fruire dei relativi servizi, se non previo pagamento delle tariffe previste. In ossequio a quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n°1209 del 09.04.1999 il concessionario dovrà esporre, all'esterno dell'area in concessione, un cartello recante l'indicazione del percorso da seguire per raggiungere la spiaggia libera adiacente all'area in concessione;

§ il concessionario dovrà assicurare, durante l'orario di balneazione, il servizio di salvataggio con assistenti muniti di un idoneo brevetto in corso di validità;

§ presso ogni stabilimento balneare, dovrà essere destinato a primo soccorso uno spazio appositamente attrezzato, non necessariamente ubicato nel corpo centrale. Al suo interno deve essere custodita la cassetta del pronto soccorso;

§ è assolutamente vietata la vendita di qualsiasi bevanda in bottiglia di vetro da trasportare lontano dal punto vendita.

7.  L’Amministrazione Comunale, al fine di favorire la mobilità sostenibile, potrà autorizzare ai concessionari che ne faranno richiesta il posizionamento all’interno del perimetro in concessione di strutture di facile rimozione per il parcheggio in sicurezza delle biciclette.

 

ART. 4

  DISCIPLINA DELLE SPIAGGE LIBERE

 

1.  La fruizione alle spiagge libere è consentita secondo i criteri e le modalità di seguito indicate:

§ l’accesso degli utenti alle spiagge libere è consentito dalle ore 7.00 alle ore 21.00. Esse saranno sottoposte alla vigilanza ed accertamento degli organi preposti per legge;

§ tutte  le  attrezzature  personali  dovranno  essere  rimosse  a  fine  giornate,  pena l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Navigazione;

§ sono tassativamente vietati giochi di squadra sull’arenile;

§ abbandonare rifiuti (in mare,sulle spiagge e nelle pinete ricadenti nell’area Demaniale), sia pure contenuti in buste, se non negli appositi contenitori.

 

ART. 5

DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI

 

1.  È fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far osservare le disposizioni di cui alla presente Ordinanza la  quale  avrà  efficacia  dalla  data  odierna  e  fino  all’emanazione  di  nuova ordinanza;

2.  i titolari e/o i gestori delle Concessioni Demaniali Marittime, in quanto portatori di interessi

pubblici, devono  salvaguardare con  una  adeguata vigilanza  i  diritti  costituzionalmente garantiti quali la pari dignità sociale senza distinzione di sesso, razza, lingua e di religione. Nel caso in cui si verifichino tali episodi di discriminazione, accertati dalle Forze dell'Ordine, il Comune di Cariati ha la facoltà di sospendere la licenza per un periodo di tempo che va da 03 gg. fino ad un max di 15 gg.;

3.  i contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salvo, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dal comportamento inadempiente, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 del Codice della Navigazione e dell'articolo 39 della Legge 11 febbraio 1971 n. 50 e successive modifiche sulla navigazione da diporto, ovvero dall'articolo 650 del Codice Penale. Ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. 114/98 chiunque eserciti il commercio sulle aree demaniali senza la prescritta autorizzazione o nulla osta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 2.582,28 ad €. 15.493,70 e con la confisca delle attrezzature e della merce;

 

4.  la mancata osservanza di ogni disposizione della presente ordinanza, non sanzionata dal Codice della Navigazione o altra normativa, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di € 100,00 ad € 1.000,00;

 

DISPONE

 

La presente Ordinanza sarà resa nota a mezzo pubblicazione all’albo online e sul sito internet del Comune (www.comune.cariati.cs.it) per tutto il periodo di validità e mediante manifesti da predisporre a cura del Corpo di Polizia Municipale.

 

E’ fatto obbligo ad ogni concessionario di esporre, in modo ben visibile agli utenti, per tutta la durata della stagione balneare.

 

Le Autorità di Pubblica Sicurezza sono incaricate del controllo della corretta applicazione delle norme contenute nella presente Ordinanza.

 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e ss. della legge n. 241/90, è identificato nel Comandante della Polizia Municipale, al quale viene demandato ogni conseguente adempimento gestionale.

 

Manda al Responsabile Area Segreteria, per la trasmissione del presente provvedimento, per opportuna conoscenza e/o per quanto di rispettiva competenza:

 

•    a S.E. il Prefetto di   Cosenza;

•    al Comando LOCAMARE di Cariati;

•    alla Stazione Carabinieri di Cariati;

•    alla Polizia Municipale del Comune di Cariati;

all’Area Tecnica LL.PP. e Servizi del Comune di Cariati;

alla capitaneria di Porto Corigliano Calabro;

 

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione.

 

Dalla Residenza Municipale, lì 18/luglio/2024

 

IL SINDACO

Dr. Cataldo MINO’

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