ORDINANZA N. 100 DEL 07.01.2022 : "SOSPENSIONE ATTIVITÀ SCOLASTICHE IN PRESENZA DAL 10/01/2022 al 22/01/2022 DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, DI ISTRUZIONE PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° GRADO, SECONDARIA

La categoria

07/01/2022

ORDINANZA N°  100 del  07/01/2022

OGGETTO:

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE SOSPENSIONE ATTIVITÀ SCOLASTICHE IN PRESENZA DAL 10/01/2022 al 22/01/2022 DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, DI ISTRUZIONE PRIMARIA,  SECONDARIA DI 1° GRADO, SECONDARIA DI 2° GRADO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CARIATI.

IL  SINDACO

 

VISTA la Dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTI:

il D.L. 23 febbraio 2020, n.6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell' emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto legge n.19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

il D.L. 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n.35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

il D.L. 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

il D.L. 30 luglio 2020, n.83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n.124, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020";

il D.L. 7 ottobre 2020, n.125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

il D.L. 6 agosto 2021, n. 111 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario assistenziale" convertito,con modificazioni ,dalla Legge 24 settembre 2021, n. 133;

il D.L. 21 settembre 2021, n. 127, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;

il DPCM 12 ottobre 2021 "Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del D.L.22 aprile 2021, n. 52, "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19";

il D.L. 26 novembre 2021, n. 172 "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali";

RICHIAMATO il D.L. n. 221 del 24.12.2021 ad oggetto: “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19 fino al 31 marzo 2022;

VISTO il D.L. n. 229 del 30 dicembre 2021, recante “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria” e la precedente normativa dagli stessi decreti richiamata;

VISTE le Ordinanze del Ministero della Salute emanate nell’annualità 2021, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTE le Circolari della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute:

n. 36254 del 11/08/2021 “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2)”;

n. 55819 del 03/12/2021 “Stima della prevalenza delle varianti VOC (Variant Of Concern) in Italia: beta, gamma, delta, omicron e altre varianti di SARS-CoV-2”;

n. 60136 del 30/12/2021 “Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)”;

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 24/12/2021 ad oggetto: “Ulteriori misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle  Regioni  Calabria  e Friuli-Venezia Giuliacon la quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus SARS-Cov-2, per la Regione Calabria è rinnovata, per un  periodo  di quindici giorni e comunque non oltre  la  data  di  cessazione  dello stato di emergenza, ferma  restando  la  possibilità  di  una  nuova classificazione, l'ordinanza del Ministro della Salute 10/dicembre/2021, ai fini dell'applicazione delle  misure  di cui alla c.d. «zona gialla»;

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 03 del 03/01/2022 ad oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Sospensione delle attività scolastiche nelle giornate del 7 e dell’8/01/2022”.

RICHIAMATA la propria precedente Ordinanza n. 1417 del 29/12/2021 ad oggetto: “Tutela della salute pubblica – Misure per lo prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 -  MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO SUL TERRITORIO”, con la quale, al fine di determinare il contenimento della diffusione del virus Covid-19 e SARS-Cov-2, è stato, tra l’altro, disposto il divieto dell’assembramento in qualsiasi luogo, sia pubblico che privato (con esclusione dei congiunti stretti), nonché lo svolgimento di eventi, manifestazioni, veglioni, cenoni in qualsiasi modo denominati in luoghi al chiuso (siano essi in luoghi pubblici che privati ma aperti al pubblico);

ACCERTATO che, malgrado l’adozione della predetta Ordinanza, la diffusione rapida e generalizzata del numero di nuovi casi di infezione nel territorio comunale ha determinato una forte impennata della curva epidemiologica che ha raggiunto elevati valori di incidenza, registrando un incremento significativo, proprio nello spazio di pochissimi giorni, che ha determinato un vertiginoso aumento dei casi di positività registrati nel periodo 24/12/2021 – 06/01/2022, nel quale da n. 9 casi (al 24/12/2021) si è passati a n. 100 casi (al 06/01/2022);

CONSIDERATO che, in analogia a quanto si registra a livello nazionale, a seguito dei ritardi nel controllo e tracciamento dei positivi, a molti soggetti positivi al COVID, non possono essere attivati con celerità i procedimenti di isolamento obbligatorio e di quarantena, ragion per cui tale ritardo, verosimilmente, fa ritenere di gran lunga superiore al dato sopra indicato il numero di positivi presenti nella nostra comunità;

RILEVATO che analogo incremento di casi positivi si sta registrando anche a livello del comprensorio comunale di CARIATI;

CONSIDERATO che, dall’analisi dei dati sopra esposti, inerenti il numero di soggetti positivi al Covid, nonché dei soggetti posti in quarantena per contatto stretto con soggetti positivi, alla data odierna, si rileva un elevato numero di soggetti minori e non, frequentanti le scuole cittadine di ogni ordine e grado;

CONSIDERATO altresì, che gli studenti delle Scuole di Istruzione Secondaria di 2° Grado, nonchè il personale scolastico (docente e non docente) che frequentano e gravitano su Cariati non provengono solo dal territorio comunale ma, anche da altri Comuni, nei quali si registrano ulteriori diversi casi di soggetti positivi al Covid;

DATO ATTO che è ragionevole e verosimile  ritenere, considerato quanto sopra evidenziato, il verificarsi di un ulteriore e costante  incremento del numero dei soggetti positivi, ovvero in quarantena per contatto stretto con soggetti positivi;

RITENUTO che, pur in assenza di dati precisi, non può non considerarsi la situazione nel suo complesso che induce, responsabilmente, all’adozione di misure di prevenzione tempestive e cautelative della salute pubblica anche al fine di rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione della malattia;

SENTITI per le vie brevi i Dirigenti Scolastici dell’Istituto Comprensivo e dell’Istituto Superiore - LS-IPSCT  di Cariati, i quale hanno condiviso la necessità di procedere con urgenza alla sospensione delle attività didattiche in presenza, relativamente ai rispettivi Istituti, che registrano la presenza, tra il personale scolastico di diversi casi positivi;

RITENUTO pertanto necessario, in considerazione di quanto sopra esposto, al fine di prevenire un’eventuale ulteriore evoluzione negativa della situazione pandemica nel territorio del Comune di CARIATI, nonché contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 e ferme restanti le relative misure statali e regionali già vigenti che, le attività scolastiche e didattiche delle SCUOLE DELL’INFANZIA, DI ISTRUZIONE PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° GRADO E SECONDARIA DI 2° GRADO, nel territorio del Comune di Cariati si svolgano esclusivamente- con organizzazione integralmente demandata all’autonomia delle istituzioni scolastiche – con modalità a distanza dal 10/01/2022 al 22/01/2022;

DATO ATTO che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all’art.32 della legge 23/dicembre/1978, n. 833 per l’adozione di Ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica;

VISTO l'art. 18 del D.L. n.76/2020, convertito in Legge n.120/2020, che abrogando l'art. 3, comma 2, del D.L. n. 19/2020, ha fatto venir meno i limiti cui era sottoposto il potere di ordinanza sindacale nelle fasi cruciali del contrasto alla diffusione dell'epidemia in corso;

VISTO il D.L. 33, del 16 maggio 2020 convertito con modificazioni con L. 14 luglio 2020, n.74;

VISTO l'art. 50, commi 5 e 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI lo Statuto ed i Regolamenti comunali;

RITENUTA la propria competenza ai sensi del richiamato art. 50 del D.lgs. n° 267/2000, per le motivazioni sopra riportate e che costituiscono parte integrante;

 

ORDINA

Che - al fine di prevenire un’eventuale ulteriore evoluzione negativa della situazione pandemica nel territorio del Comune di CARIATI, nonché contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 e ferme restanti le relative misure statali e regionali già vigenti, LE ATTIVITÀ DIDATTICHE DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, DI ISTRUZIONE PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° GRADO E SECONDARIA DI 2° GRADO, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CARIATI SI SVOLGANO ESCLUSIVAMENTE – CON ORGANIZZAZIONE INTEGRALMENTE DEMANDATA ALL’AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE – CON MODALITÀ A DISTANZA DAL 10/01/2022 al 22/01/2022.

 

DISPONE

che i Dirigenti scolastici provvedano ad adottare gli atti di propria competenza in attuazione alla presente ordinanza;

Che copia della presente ordinanza venga pubblicata all’Albo on-line del Comune di Cariati e ne sia data massima diffusione attraverso mezzi di stampa, social e locandine;

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa per i successivi adempimenti di competenza a:

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di Cariati;

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Superiore - LS-IPSCT  di Cariati;

Al Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale di Cosenza;

A S.E. il Prefetto di Cosenza;

Al Comandante Stazione Carabinieri di Cariati;

Al Comandante del Corpo di Polizia Municipale;

Al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Cosenza;

Al Presidente della Regione Calabria;

Al Responsabile dell’Area Servizi alla Persona.

AVVERTE

Che le violazioni a quanto previsto dalla presente Ordinanza, ove non costituiscano reato e non siano specificatamente sanzionate da leggi, decreti o regolamenti, sono punite secondo i principi contenuti nell'art. Il e art.16 della legge 689/81 e ss. mm. Ed ii.. ed ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro, ai sensi del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104, nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, nel termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione.

 

 f.to     IL SINDACO

Avv. Filomena GRECO

indietro

torna all'inizio del contenuto