ORDINANZA N° 1417 del 29/12/2021

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29/12/2021

ORDINANZA N°  1417 del  29/12/2021

OGGETTO:

Tutela della salute pubblica –Misure per lo prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 -  MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO SUL TERRITORIO.

IL  SINDACO

 

 Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “ nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

Viste le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020, del 29 Luglio 2020, del 07 Ottobre 2020, il D.L. n. 105 del 23 Luglio 2021 con cui è stato dichiarato e più volte prorogato, ad oggi fino al 31 Marzo 2022, lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso alla diffusione del virus Covid-19 e successive varianti;

PREMESSO:

che l’andamento della curva epidemica, dovuta al contagio da COVID-19, sta mostrando un significativo incremento di casi sull’intero territorio regionale come riportato dai dati esposti dal nucleo epidemiologico del Servizio Sanitario Regionale;

che analogo incremento di casi positivi si sta registrando anche a livello del comprensorio comunale di CARIATI;

che la campagna vaccinale, specie per quanto attiene la somministrazione della terza dose di richiamo sta procedendo con ogni sforzo possibile ma comunque, vista la mole delle somministrazioni da effettuare, necessita di una tempistica funzionale per poter assicurare adeguati livelli percentuali di copertura, che possano definirsi ottimali;

che il corrente periodo di festività natalizie, pone elevate criticità per quanto attiene l’aumento del rischio di assembramenti e occasioni di convivialità che si svolgono prevalentemente in ambienti al chiuso;

CONSIDERATO:

che la situazione epidemiologica alla data del presente provvedimento presenta un numero complessivo di soggetti positivi sul territorio comunale pari a n. 17 casi nonché ulteriori n. 31 soggetti in isolamento fiduciario - in quanto contatti di caso - e n. 1 soggetto ricoverato in reparto Covid;

che il trend dei nuovi positivi risulta in aumento costante e risulta essersi prodotto con un incremento significativo proprio nello spazio di pochissimi giorni, con la presenza di cluster familiari e/o di provenienza esterna e che, pertanto, può evidenziarsi una importante tendenza all’aumento ed espansione dei contagi;

RITENUTO ragionevole e verosimile, in considerazione di quanto sopra evidenziato, il verificarsi di un ulteriore repentino incremento del numero dei soggetti positivi, ovvero in quarantena per contatto stretto con soggetti positivi;

RITENUTO che, stante quanto sopra citato e al fine di prevenire un’eventuale ulteriore evoluzione negativa della situazione pandemica nel territorio del Comune di CARIATI, occorra confermare le  misure ministeriali di prevenzione, quale l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (D.P.I.), anche nei luoghi all’aperto;

CONSIDERATO necessario attuare tutte le azioni atte ad evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica con l’adozione di un provvedimento di natura cautelare contingibile e urgente, al fine di evitare durante il periodo di fine anno ulteriore aumento di contagi, a tal fine imponendo regole di comportamento sociale, soprattutto ove non possa essere garantito il distanziamento interpersonale;

DATO ATTO della vigenza dello stato di emergenza fino al 31/03/2022 nonché dei recenti Decreti Legge che istituiscono l’obbligo della certificazione verde “green pass” per l’accesso a diverse tipologie di attività, oltre che disporre ulteriori e specifiche misure sanitarie preventive;

VISTI:

l'art. 32 della Costituzione;

l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 relativa all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

i provvedimenti ministeriali e regionali vigenti in materia di misure urgenti per il contenimento del contagio da Covid-19 e per la gestione dell'emergenza epidemiologica in atto;

l'art. 18 del D.L. n.76/2020, convertito in Legge n.120/2020, che abrogando l'art. 3, comma 2, del D.L. n. 19/2020, ha fatto venir meno i limiti cui era sottoposto il potere di ordinanza sindacale nelle fasi cruciali del contrasto alla diffusione dell'epidemia in corso;

il D.L. 33, del 16 maggio 2020 convertito con modificazioni con L. 14 luglio 2020, n.74;

l'art. 50, commi 5 e 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

lo Statuto ed i Regolamenti comunali;

RILEVATO da tutti i citati provvedimenti che l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia richiedono la puntuale applicazione delle misure volte al contenimento del virus;

RITENUTO che la descritta situazione, stante anche la recente evoluzione della diffusione dell'epidemia, impone di mantenere uno stato di allerta che permetta di garantire la salute pubblica anche attraverso, se necessario, l'inasprimento delle misure già adottate a livello nazionale e regionale;

DATO ATTO che con il presente provvedimento risulta effettuato il prescritto necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e

proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi, ritenendo che sia indispensabile assicurare una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica a fronte di interessi di altro tipo;

PRECISATO che la presente ordinanza contiene prescrizioni non in contrasto con le misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, ma anzi volte a realizzare le condizioni per una migliore attuazione delle stesse con riferimento allo specifico contesto territoriale del Comune di Cariati;

RITENUTA la propria competenza ai sensi del richiamato art. 50 del D.lgs. n° 267/2000, per le motivazioni sopra riportate e che costituiscono parte integrante;

 

ORDINA

Con decorrenza immediata e sino al 06/01/2022 (incluso) e salvo proroghe, in adesione alle analoghe disposizioni ministeriali,

è fatto obbligo a tutte le persone di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (D.P.I.), nei luoghi all’aperto siano essi su suolo pubblico che privato ma aperto al pubblico, ivi comprese e specificamente, le pertinenze/adiacenze delle attività di somministrazione cibi e bevande;

sono esclusi dal presente obbligo i minori di anni 6 ed i soggetti con particolari condizioni fisiche esentati in base alle disposizioni ministeriali;

è VIETATO L’ASSEMBRAMENTO IN QUALSIASI LUOGO, SIA PUBBLICO CHE PRIVATO (con esclusione dei congiunti stretti), NONCHÉ LO SVOLGIMENTO DI EVENTI/MANIFESTAZIONI/VEGLIONI/CENONI in qualsiasi modo denominati in luoghi al chiuso (siano essi in luoghi pubblici che privati ma aperti al pubblico);

La presente misura si applica anche alle manifestazioni e/o eventi eventualmente già in calendario, programmati o autorizzati precedentemente all’emissione ed entrata in vigore del presente provvedimento;

 

DISPONE

 

DI NOTIFICARE con immediatezza a tutte le attività di somministrazione cibi e bevande, locali di intrattenimento nonché a tutte le attività turistico ricettive ed alle associazioni e centri civici e circoli privati del territorio;

DI DARE ampia comunicazione e diffusione dei contenuti della presente mediante il sito istituzionale ed i canali digitali;

DEMANDARE Alle Forze dell'Ordine ed alla Polizia Municipale di assumere ogni utile determinazione per il rispetto della presente ordinanza e per le competenti relative attività di controllo;

Che copia della presente ordinanza venga pubblicata all’Albo on-line del Comune di Cariati e ne sia data massima diffusione attraverso mezzi di stampa, social e locandine;

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa a:

A S.E. il Prefetto di Cosenza;

Al Presidente della Regione Calabria;

All’Azienda Sanitaria  Provinciale di Cosenza;

Alla Guardia di Finanza – Compagnia Corigliano-Rossano;

Alla Questura di Cosenza;

Al Comandante Stazione Carabinieri di Cariati;

Al Comandante del Corpo di Polizia Municipale;

 

AVVERTE

 

L’inosservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza è sanzionabile ai sensi dell’Art. 650 C.p.p. fatto salvo che la stessa non costituisca più grave reato. Che in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 4 del D.L. 25.03.2020 n. 19, convertito in Legge n. 35/2020, da euro 400,00 a euro 3.000,00.

RACCOMANDA

 

Ai titolari e gestori delle attività economiche di operare con la massima attenzione e senso di responsabilità circa l’applicazione delle nuove vigenti disposizioni in materia di certificazione verde (Green Pass);

A tutta la popolazione, in vista del periodo di festività di fine anno, di mantenere alta l’attenzione sui comportamenti individuali e collettivi, riducendo il più possibile i momenti di aggregazione in luoghi chiusi, soprattutto in presenza di soggetti non ancora vaccinati. In particolare, i giovani, che in questo momento sono i più esposti al contagio, durante le correnti festività natalizie e di fine anno sono richiamati espressamente ad evitare assembramenti, oltre che adempiere puntualmente all’obbligo dell’uso delle mascherine anche all’aperto.

 

INFORMA

 

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

 

IL SINDACO

Avv. Filomena GRECO

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