Tutela della salute pubblica - ULTERIORI DISPOSIZIONI CONSEGUENTI ai vigenti DPCM, Decreti, nonchè Ordinanze nazionali, regionali e comunali in materia di COVID.

La categoria

25/03/2021

ORDINANZA N°  497 del  25/03/2021

 

OGGETTO:

Tutela della salute pubblica –Misure per lo prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - ULTERIORI DISPOSIZIONI CONSEGUENTI ai vigenti DPCM, Decreti, nonchè Ordinanze nazionali, regionali e comunali in materia di COVID.

 

IL  SINDACO

RICHIAMATE le proprie precedenti Ordinanze:

n. 003 del 10.01.2021, n. 022 del 16.01.2021 e n. 122 del 03/03/2021, riguardanti la  sospensione delle attività scolastiche in presenza, per i periodi indicati nelle medesime, delle scuole cittadine, nel territorio del Comune di Cariati.

n. 360 del 13/03/2021,inerente la  restrizione dell’accesso al pubblico agli uffici comunali  ad eccezione dei servizi essenziali del Comune di Cariati con decorrenza dal 13/03/2021;

n. 454 del 19/03/2021 relativa alla chiusura al pubblico del Cimitero Com.le dal 20/03/2021 sino a data da definire;

CONSIDERATO che, malgrado l’emanazione delle predette Ordinanze, finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 nel territorio comunale, il numero di soggetti positivi al Covid, nonché dei soggetti posti in quarantena per contatto stretto con soggetti positivi, risulta in continua e costante crescita, registrando, alla data odierna l’esito qui di seguito indicato:

Soggetti POSITIVI

Soggetti in QUARANTENA per stretto

contatto con soggetti/pazienti positivi

TOTALE

81

di cui n. 06 minori

63

(di cui 16 minori)

144

(di cui 22 minori)

ACCERTATO altresì che con Ordinanza del Presidente Regione Calabria n. 14 del 17.03.2021 e’ stata disposta sul territorio del Comune di Cariati dalle ore 05:00 del 18/marzo/2021 a tutto il 31/ marzo/2021 l’applicazione delle misure di cui al Capo V del D.P.C.M. 02/03/2021(zona rossa).

RITENUTO ragionevole e verosimile, in considerazione di quanto sopra evidenziato, il verificarsi di un ulteriore incremento del numero dei soggetti positivi, ovvero in quarantena per contatto stretto con soggetti positivi;

VISTI:

l'art. 32 della Costituzione;

l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 relativa all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

i provvedimenti ministeriali e regionali vigenti in materia di misure urgenti per il contenimento del contagio da Covid-19 e per la gestione dell'emergenza epidemiologica in atto;

il D.P.C.M. del 02/03/2021, in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021, che detta le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19, .

il Decreto Legge del 12 marzo 2021 detta le nuove norme per il periodo dal 15 marzo al 6 aprile con particolari previsioni per le festività di Pasqua;

l'art. 18 del D.L. n.76/2020, convertito in Legge n.120/2020, che abrogando l'art. 3, comma 2, del D.L. n. 19/2020, ha fatto venir meno i limiti cui era sottoposto il potere di ordinanza sindacale nelle fasi cruciali del contrasto alla diffusione dell'epidemia in corso;

il D.L. 33, del 16 maggio 2020 convertito con modificazioni con L. 14 luglio 2020, n.74;

l'art. 50, commi 5 e 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

lo Statuto ed i Regolamenti comunali;

RILEVATO da tutti i citati provvedimenti che l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia richiedono la puntuale applicazione delle misure volte al contenimento del virus;

RITENUTO che la descritta situazione, stante anche la recente evoluzione della diffusione dell'epidemia, impone di mantenere uno stato di allerta che permetta di garantire la salute pubblica anche attraverso, se necessario, l'inasprimento delle misure già adottate a livello nazionale e regionale;

DATO ATTO che con il presente provvedimento risulta effettuato il prescritto necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e

proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi, ritenendo che sia indispensabile assicurare una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica a fronte di interessi di altro tipo;

PRECISATO che la presente ordinanza contiene prescrizioni non in contrasto con le misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, ma anzi volte a realizzare le condizioni per una migliore attuazione delle stesse con riferimento allo specifico contesto territoriale del Comune di Cariati;

RITENUTO, al fine di tutelare la salute pubblica e ridurre ulteriormente i rischi di contagio del virus sul territorio comunale, doversi procedere ad attivare, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, quale misura prudenziale, in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ulteriori particolari disposizioni relative ai soggetti provenienti da altre regioni che rientrano nel territorio comunale di Cariati, al fine di prevenire il moltiplicarsi dei rischi di diffusione dei contagi;

RITENUTA la propria competenza ai sensi del richiamato art. 50 del D.lgs. n° 267/2000, per le motivazioni sopra riportate e che costituiscono parte integrante;

ORDINA

Con decorrenza immediata e fino a nuove diverse disposizioni, sul territorio comunale di CARIATI si applicano tutte le misure nazionali, regionali e comunali vigenti che qui si intendono integralmente riportate anche se non materialmente allegate, secondo quanto di seguito indicato e con altresì l'applicazione delle seguenti misure aggiuntive e/o integrative:

a chiunque, per le motivazioni previste dai vigenti DPCM, Decreti, nonchè Ordinanze nazionali, regionali e comunali in materia di COVID, fa ingresso a CARIATI, proveniente da altre Regioni d'Italia, di comunicare, preventivamente al contatto PEC protocollo.cariati@asmepec.it la data di arrivo, i propri dati anagrafici, il luogo di permanenza, nonché a munirsi di un'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso in questo Comune, a un test molecolare o antigenico, effettuato con tampone negativo, ovvero, copia della prenotazione del test molecolare o antigenico.

In attesa del risultato del test le persone sono sottoposte alla misura dell'isolamento fiduciario presso la dimora o il domicilio dichiarato.

Coloro che non intendono sottoporsi al test dovranno osservare la misura dell'isolamento fiduciario per 14 giorni.

DISPONE

DEMANDARE Alle Forze dell'Ordine ed alla Polizia Municipale di assumere ogni utile determinazione per il rispetto della presente ordinanza e per le competenti relative attività di controllo;

Che copia della presente ordinanza venga pubblicata all’Albo on-line del Comune di Cariati e ne sia data massima diffusione attraverso mezzi di stampa, social e locandine;

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa a:

A S.E. il Prefetto di Cosenza;

Al Presidente della Regione Calabria;

All’Azienda Sanitaria  Provinciale di Cosenza;

Alla Guardia di Finanza – Compagnia Corigliano-Rossano;

Alla Questura di Cosenza;

Al Comandante Stazione Carabinieri di Cariati;

Al Comandante del Corpo di Polizia Municipale;

AVVERTE

che la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino a successiva revoca, fatte salve eventuali e successive disposizioni;

che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con le sanzioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33,con la precisazione che, nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

 

IL SINDACO

Avv. Filomena GRECO

 

 

indietro

torna all'inizio del contenuto