ELIMINAZIONE STERPAGLIE E PULITURA TERRENI - PREVENZIONE RISCHIO INCENDI - TAGLIO ALBERI E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE, PULIZIA E SISTEMAZIONE DELLE RIPE DEI FOSSI E DEGLI ACCESSI.

La categoria

28/05/2024

Ordinanza N. 03 /2024   del 28.05.2024

OGGETTO:

ELIMINAZIONE STERPAGLIE E PULITURA TERRENI - PREVENZIONE RISCHIO INCENDI - TAGLIO ALBERI E  REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE, PULIZIA E SISTEMAZIONE DELLE RIPE DEI FOSSI E DEGLI ACCESSI.

 

 

Il Sindaco

 

Quale Autorità comunale di Protezione civile ai sensi dell'art.15 della legge 24/02/92 n.225;

SENTITI gli Assessori alle "politiche Ambientali" ed alla "Sanità e Decoro Urbano";

SENTITO il Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP. e Servizi;

CONSIDERATO

che il territorio comunale può essere soggetto a gravi danni, con conseguenze anche sulla pubblica incolumità;

che durante la stagione estiva, a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, infestati da sterpi ed arbusti che possono risultare di facile esca o strumento di propagazione del fuoco, con suscettività ad estendersi alle attigue aree cespugliate o arborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture autorizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;

che durante la stagione autunnale ed invernale a seguito della mancata regimentazione delle acque di scolo superficiali provenienti dai terreni confinanti con le strade pubbliche, cattiva manutenzione delle ripe, dei fossi e degli accessi comporta il riversarsi di detriti e/o piante sulle sedi viarie pubbliche;

VISTA la legge 353/2000;

VISTO il D. Lgs. n. 112/98;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTA l'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n.3603 del 28/08/2007;

VISTI gli art. 449 e 650 c.p.;

VISTI gli art. 14-29-30 e 32 del codice della strada 30 Aprile 1992, n. 285;

 

ORDINA

 

ART. 1- OBBLIGHI E DIVIETI

 

È fatto obbligo, ai proprietari (locatari affittuari o altri soggetti aventi titolo) di:

Aree incolte o abbandonate ricadenti in zone arborate o cespugliate, in zone prettamente agricole, in terreni in genere non edificabili;

Lotti di terreno ubicati nel perimetro urbano, e tutti quelli adiacenti su strada aree pubbliche e comunque in vista, di eliminare ogni inconveniente igienico sanitario, nonché ad adottare ogni accorgimento per tenere puliti e decorosi i lotti medesimi, previa pulizia periodica, taglio delle erbacce sgombero di materiali di risulta e fuori uso ed ogni altro oggetto che possa deturpare o inquinare l'ambiente, nonché provvedere al taglio delle piante a rischio caduta, manutenzione elle ripe alla pulizia dei fossi, alla regimentazione delle acque di scolo superficiale ed alla sistemazione degli accessi mediante pavimentazione onde evitare il riversarsi di materiale detritico sulla sede stradale;

Villette e agli amministratori di stabili con annesse aree a verde

 

in precario stato di manutenzione, di procedere a propria cura e spese, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della presente, alla ripulitura di tali terreni da stoppie, frasche, cespugli, arbusti e residui di coltivazione; al taglio di siepi vive, erbe e rami che si protendono sul ciglio stradale; allo sgombero da detriti, immondizie, materiali putrescibili e quant'altro possa essere veicolo di incendio;

È fatto altresì obbligo a tutti i soggetti sopra indicati, di provvedere durante tutto l'anno, al mantenimento delle relative aree in condizioni tali da impedire tanto il proliferare di erbacce, sterpaglie ed altre forme di vegetazione spontanea, quanto l'immissione di rifiuti di qualsiasi specie al fine di garantire la sicurezza antincendio;

Nel periodo indicato alla lettera d è fatto divieto, in corrispondenza o in prossimità di terreni agricoli, aree arborate o cespugliate, nonché lungo le strade e in genere in tutte le altre aree sopra indicate, di accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville, compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera.

I concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 5 fatte salve disposizione che impongono maggiori distanze.

I proprietari di terreni confinanti con strade pubbliche hanno, altresì l'obbligo per tutto l'anno, di provvedere al taglio delle piante a rischio caduta che potrebbero interessare la sede viaria, alla manutenzione delle ripe, alla pulizia dei fossi, alla regimentazione delle acque di scolo superficiale e alla sistemazione degli accessi mediante pavimentazione onde evitare il riversarsi di materiale detritico sulla sede stradale.

 

ART. 2 - MODALITÀ ESECUTIVE

 

Gli interventi di pulitura di cui sopra devono essere in genere estesi a tutta l'area interessata, compresi i cigli stradali (o i margini dei marciapiedi) fronteggianti la proprietà ed eventuali scarpate. Tuttavia, fermo restando la pulizia dei cigli stradali, e delle scarpate, ed alla responsabilità in capo ai soggetti di cui art. 1 di attivare tutti gli accorgimenti atti a scongiurare l'innesco di incendi radenti, nei terreni di estensione superiori a mq. 3.000 (tremila) e qualora le relative dimensioni lo consentano, è ammessa in sostituzione della pulizia dell'intera area, l'apertura di viali parafuoco distanti almeno metri 6.00 (sei) dal confine con le proprietà limitrofe al terreno, da estender a metri 10 (dieci) in corrispondenza dei confini su strada (anche se trattasi di strade vicinali, ecc.) e dei confini in prossimità di alberi di alto fusto posti a distanza inferiore a metri 3 (tre), di fabbricati posti a distanza inferiore a metri 5 (cinque) e di serbatoio GPL o di altre sostanze infiammabili. Il materiale di risulta derivante dalla pulitura dei terreni e/o dalla realizzazione dei viali parafuoco, dovrà essere adeguatamente smaltito (con esclusione categorica del suo abbandono all'interno della stessa area o al di fuori di essa, a pena delle applicazioni delle sanzioni di legge di cui al Decreto Legislativo n. 152/06) mediante conferimento differenziato presso appositi centri.

 

ART. 3 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI

 

In caso di aree intestate a più proprietari, gli obblighi di cui all'art. 1 e le modalità di cui all'art. 2 fanno carico a ciascuno di essi, i quali potranno provvedervi tanto individualmente, quanto collettivamente, o rappresentativa mente (per conto di tutti i comproprietari), purché si provveda, nell'una e nell'altra eventualità, fatta salva, in caso di inadempienza, l'applicazione individuale delle relative sanzioni ed implicazioni penali di cui al successivo art. 5.

Tali obblighi fanno altresì carico, nelle more del perfezionamento dei relativi atti e procedure catastali, agli eredi legittimi di proprietari non più viventi, nonché ai nuovi proprietari.

 

ART. 4 - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

 

AI fine di consentire un razionale ed efficace controllo territoriale da parte degli organi preposti a ciò (anche in relazione alla responsabilità imputabili in caso di incendi o riversarsi di detriti e/o alberi o piante sulla sede viaria, provocato dalla cattiva manutenzione dei canali di scolo e delle ripe) i soggetti obbligati agli adempimenti di cui all'art. 1 che abbiano provveduto alla loro esecuzione entro il termine indicato di 10 giorni dalla notifica sono tenuti a darne comunicazione al Sindaco, per il tramite il Comando di Polizia Municipale.

 

Decorso il termine indicato dal'art. 1 il semplice accertamento da parte degli organi elencati al successivo art. 8, della mancata attuazione degli obblighi sanciti dalla presente ordinanza costituirà titolo per l'avvio del procedimento nei confronti dei Soggetti inadempienti.

 

ART. 5 – SANZIONI

 

A carico dei soggetti inadempienti individuati agli artt. 1 e 3, saranno applicate, in base ai relativi procedimenti amministrativi avviati dal Comando di Polizia Municipale e completati dall'Ufficio Protezione Civile, e con le modalità di cui all'art. 16 della legge 24/11/81 n. 689, e seguenti sanzioni:

In caso di accertata inottemperanza alle direttive di cui all'art. 2 commi 1, 2, 3 della presente Ordinanza, assimilando ciò all'abbandono o deposito di rifiuti pericolosi, sanzione amministrativa pecuniaria di € 258,00 ai sensi dell'art. 11 Reg.to Com.le di Polizia Urbana contestuale informativa alla Prefettura di Cosenza ed all'Autorità Giudiziaria (art. 650 c.p., nonché art. 449 c.p. se è stato cagionato incendio colposo) per i successivi procedimenti consequenziali, oltre l'intervento sostitutivo dell'Ente, in danno economico dei soggetti inadempienti, ove sia valutato il grave pregiudizio per la pubblica incolumità;

In caso di mancata rimozione di siepi, erbe e rami che si protendono sulla sede o sul ciglio di strade adibite al pubblico transito (ivi compresi i bordi dei marciapiedi) e in caso di cattiva manutenzione delle ripe e delle condotte delle acque sanzione pecuniaria amministrativa ai sensi degli art. 29-30-31- e 32 del Codice della Strada, oltre alla sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi per come indicato nel Capo I, sezione. Il, del titolo VI del D. Lvo. N. 285 del 30/04/1992; Per i terreni oggetto di incendio, si rimanda alle ulteriori sanzioni divieti e prescrizioni di cui all'art. 10 della L.353/2000. L'abbandono di rifiuti nelle predette aree resta disciplinato dalla norma di cui alla parte IV del D. Lvo 152/06, i quali, se accertati devono essere rimossi prima della recinzione del fondo, ai sensi dell'art. 192 del predetto D.Lvo.

ART. 6 - RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI

 

Gli inadempienti saranno responsabili, civilmente e penalmente, dei danni che si dovessero verificare a seguito di incendi e/o per la presenza di animali nocivi che possono pregiudicare la salute dei cittadini e la pubblica incolumità, per l'inosservanza della presente Ordinanza ai sensi degli artt. 423, 423 bis, 424, 425, 449 e 650 c.p.

 

ART. 7 - COLLABORAZIONE DEI CITTADINI

 

Chiunque avvisti un incendio o un’invasione delle sedi stradali a causa di detriti o alberi o arbusti è obbligato a darne immediata comunicazione alla Polizia Municipale o ai Vigili del Fuoco o al servizio antincendio boschivo del Corpo Forestale dei Carabinieri, fornendo le indicazioni necessarie per la sua individuazione ai seguenti numeri telefonici:

- 115 Vigili del Fuoco;

- 1515 servizio antincendio boschivo corpo forestale;

- 09 83 94 02 318 Polizia Municipale.

 

 

DISPONE

 

Che l'Ordinanza sarà resa nota alla cittadinanza a mezzo pubblicazione all'albo online e sul sito internet del Comune (www.comune.cariati.cs.it) e mediante volantini da predisporre a cura del Corpo di Polizia Municipale.

 

Che ai fini dell'art. 4 e ss. della legge n. 241/90, il Responsabile del Procedimento è identificato nel Comandante del Corpo di Polizia Municipale, al quale viene demandato ogni conseguente adempimento gestionale.

 

Che il presente provvedimento sia comunicato per il tramite del Corpo di Polizia Municipale, per opportuna conoscenza e/o per quanto di rispettiva competenza:

al Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP., Servizi e Protezione Civile del Comune di Cariati;

a S.E. il Prefetto di Cosenza;

al Comandante Stazione Carabinieri di Cariati;

al Corpo Forestale Provinciale dei Carabinieri;

a RFI Rete Ferroviaria Italiana gruppo ferrovie dello stato italiane direzione territoriale Reggio Calabria;

alla Provincia di Cosenza Ufficio tecnico settore viabilità.

 

Che la vigilanza ed il controllo su quanto prescritto nella presente Ordinanza venga effettuato dal Corpo di Polizia Municipale e dalle altre Forze di Polizia presenti sul territorio comunale.

 

Che il Corpo di Polizia Municipale, in particolare è incaricato di provvedere alla convalida degli accertamenti all'uopo effettuati nonché all'applicazione delle relative sanzioni e procedure connesse, entro i termini previsti dall'art. 14 della legge 689/1981, sulla scorta dei procedimenti di cui all'art. 4.

 

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione.

 

Dalla Residenza Municipale, lì 28/05/2024

 

IL SINDACO

Dr. Cataldo MINO’

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